Il giudice che intenda rilevare d’ufficio una questione “non dibattuta dalle parti” ha l’onere di provocare il contraddittorio su di essa

Il giudice che intenda rilevare d’ufficio una questione “non dibattuta dalle parti” ha l’onere di provocare il contraddittorio su di essa
29 Agosto 2016: Il giudice che intenda rilevare d’ufficio una questione “non dibattuta dalle parti” ha l’onere di provocare il contraddittorio su di essa 29 Agosto 2016

Con la sentenza n. 4889/2016, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio per cui il Giudice che intenda porre a fondamento della propria decisione una questione rilevabile d’ufficio, ma non dibattuta dalle parti nel giudizio di merito, ha l’onere di provocare il contraddittorio su di essa. Tale assunto affonda le proprie radici nel principio del contraddittorio e si riflette nel disposto dell’art. 183, quarto comma c.p.c.: “Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”. L’aver omesso di osservare tale adempimento processuale implica la nullità della sentenza. La Corte ha così ribadito che “la mancata segnalazione da parte del giudice di una questione sollevata d’ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione delle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell’esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria" (come già ripetutamente affermato in precedenza, da ultimo si vadano: da Cass. Civ.nn. 11928/2012 e n. 10062/2010). Trattandosi di una problematica che si era posta per una sentenza pronunciata in grado d’appello, la Suprema Corte ha osservato che “la Corte d’appello ha travalicato i limiti del devolutum” quando aveva addotto a fondamento della propria decisione una questione che, se anche era rilevabile d’ufficio, non era mai stata dibattuta tra le parti, così cassando con rinvio la sentenza scrutinata.

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